Premessa
- Dalla stampa apprendiamo dell’intervento dell’Ispettorato del lavoro al fine d’impedire l’assunzione di un’apprendista carrozziere da parte di un’officina di Bellinzona, perché dotata quest’ultima di un solo servizio igienico (http://www.tio.ch/News/Ticino/801564/Non-viene-assunta-perche-manca-il-bagno-per-le-donne/).
- a motivazione sarebbe l’applicazione della Legge sul lavoro – non meglio definita nel dettaglio dall’articolo menzionato.
- La nostra ricerca nella legislazione in questione, ci ha portato soltanto alla Ordinanza federale della legge sul lavoro (OLL LL) che, all’art 32-Gabinetti, recita:
- Un numero sufficiente di gabinetti dev’essere messo a disposizione dei lavoratori in vicinanza dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce o dei lavabi.
- Il numero di gabinetti è fissato in funzione del numero di lavoratori occupati simultaneamente nell’azienda.
- I gabinetti devono essere sufficientemente ventilati e separati dai locali di lavoro mediante atri aerabili.
- In vicinanza dei gabinetti devono essere disposte le istallazioni adeguate e il materiale occorrente per lavare e asciugare le mani.
Senza imporre dunque dei servizi separati per uomini e donne.
- Per contro, le “Norme principali applicabili nella costruzione di stabili industriali e artigianali” emesse dall’Ispettorato cantonale del lavoro, ne precisano più dettagliatamente l’interpretazione all’articolo Servizi igienici (art. 32 OLL 3 LL), che recita:
- Il numero delle latrine e degli orinatoi va adeguato al numero dei lavoratori simultaneamente occupati nell’azienda; di norma, le proporzioni sono le seguenti:
- In aziende fino a 10 lavoratori: un wc e un orinatoio per gli uomini e una latrina per le donne;
- In aziende fino a 50 lavoratori; un wc e un orinatoio per ogni gruppo di 15 uomini e un wc per ogni gruppo di 10 donne.
- In aziende fino a 100 lavoratori: un wc e un orinatoio per ogni gruppo di 20 uomini e un wc per ogni gruppo di 12 donne;
- n aziende con più di 100 lavoratori; un wc e un orinatoio per ogni gruppo di 25 uomini e un wc per ogni gruppo di 15 donne.
- gabinetti devono essere separati dai locali di lavoro con atri aerabili.
- Nelle immediate vicinanze dei gabinetti istallare il necessario per lavare ed asciugare le mani.
- I servizi igienici sistemati nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro.
- Non sappiamo quanti lavoratori impieghi la ditta in questione, di cui non viene menzionato il nome nell’articolo, e quindi sotto quale capoverso di dette norme ricada, ma riteniamo assurdo che una poco lungimirante, se non addirittura cieca, applicazione delle stesse impedisca a una giovane volonterosa (categoria della quale non c’è mai sovrabbondanza) di intraprendere un tirocinio professionale a lei congeniale e gradito.
- In Italia, il problema parrebbe risolto con il decreto legge 81/2008, che recita:
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi.
- L’unico servizio igienico di cui si parla ci risulta peraltro permetterne l’utilizzo separato, evitando così qualsivoglia rischio di promiscuità.
- tando alla dichiarazione della madre, la giovane aveva già effettuato uno stage presso l’officina in questione.
Alla luce di quanto sopra, presentiamo la seguente interrogazione.
- Sono corretti i riferimenti giuridici da noi riportati, o ci sono altre leggi più restrittive a noi sfuggite?
- Non crede il CdS che – in particolare in un’epoca di difficoltà non indifferenti sul nostro mercato del lavoro – si debba far di tutto per facilitare ai giovani (ma anche a chiunque) l’accesso a quest’ultimo, togliendo degli assurdi ostacoli che certamente non erano negli intendimenti del legislatore?
- È possibile – e se sì, ha il CdS l’intenzione di farlo – dotare regolamento e/o legge e/o norme di un’eccezione del tipo di quella italiana menzionata alla premessa 6?
- Con riferimento alla premessa 8, visto che la necessità di espletare i propri bisogni fisiologici non cambia in virtù dello status professionale, perché ciò che vale per un’apprendista non vale altrettanto per una stagiaire?
- Concretamente, può e intende il CdS correggere questa dannosa quanto inutile anomalia?
Per il Gruppo UDC
Eros N. Mellini
Chiesa – Del Don – Filippini – Pinoja